ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO
REGOLAMENTO MEDIAZIONE FAMILIARE
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento è applicabile alla mediazione familiare, intesa come
procedimento per il raggiungimento di accordi tra coniugi o conviventi finalizzati alla
riorganizzazione dei legami familiari, in particolare nei casi di separazione personale,
divorzio o cessazione della convivenza.
2. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, si applica, nei limiti
della compatibilità, il “Regolamento mediazione civile e commerciale” dell’Organismo
forense di mediazione e arbitrato di Urbino (d’ora in avanti ODM).
Art. 2
(Avvio del procedimento)
1. Il procedimento di mediazione familiare si avvia con il deposito di una domanda, anche
congiunta, presso l’ODM, tramite il modulo disponibile sul sito web dell’Ordine degli
Avvocati di Urbino.
2. Il deposito della domanda di mediazione e l’adesione alla stessa, o comunque la
partecipazione al procedimento, costituiscono accettazione del regolamento dell’ODM e
delle indennità dovute per il servizio di mediazione familiare.
Art. 3
(Assistenza legale)
1. Le parti partecipano al procedimento con l’assistenza di un avvocato. La partecipazione
degli avvocati ai singoli incontri di mediazione viene di volta in volta concordata tra le parti
nel corso del procedimento.
2. Gli avvocati devono in ogni caso partecipare al primo incontro e all’incontro conclusivo
del procedimento.
Art. 4
(Il mediatore)
1. Il mediatore aiuta le parti a trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la
composizione del conflitto familiare.
2. L’ODM tiene tramite la Segreteria un elenco dei mediatori familiari all’interno del quale
viene individuato il mediatore.
3. Possono essere iscritti nell’elenco dei mediatori familiari, a seconda delle esigenze
dell’ODM, gli avvocati del Foro di Urbino con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione
all’Albo, in possesso di comprovata esperienza professionale e formazione in materia di
controversie familiari e che siano in possesso di adeguata e comprovata formazione in
materia di mediazione familiare, consistente in almeno la frequentazione con esito
positivo di un percorso formativo di durata non inferiore alle duecentoventi ore presso
università o associazioni iscritte nell’elenco di cui alla legge 4/2013.
4. Su accordo delle parti, è possibile nominare un co-mediatore con competenze psicosociali
che affianchi il mediatore avvocato. In tal caso il co-mediatore viene individuato, se
possibile, tra i mediatori familiari iscritti nell’apposita sezione dell’elenco degli esperti
dell’ODM, d’intesa tra le parti o, in mancanza, dall’ODM. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il
co-mediatore deve possedere gli stessi requisiti formativi in materia di mediazione
familiare richiesti al mediatore avvocato e avere un’anzianità di iscrizione al rispettivo albo
professionale pari ad almeno cinque anni.
5. I mediatori e gli eventuali co-mediatori devono essere in possesso di idonea polizza
assicurativa in ordine all’attività prestata.
Art. 5
(Gli incontri)
1. Il mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, concordando le modalità
con le parti in occasione del primo incontro.
2. Il primo incontro ha carattere informativo e preliminare, e non comporta il versamento
di ulteriori indennità rispetto alle spese di avvio. All’esito del primo incontro, le parti
d’intesa tra loro e con il mediatore potranno decidere di fissare successivo incontro per
l’avvio delle sessioni di mediazione o porre fine al procedimento.
3. Qualora emerga una ipotesi di accordo nel corso del procedimento, il mediatore fissa un
incontro per la redazione dell’accordo medesimo, al quale parteciperanno anche gli
avvocati delle parti.
4. Le parti si obbligano, in particolare, al rispetto delle medesime regole di riservatezza
previste dal “Regolamento mediazione civile e commerciale”.
Art. 6
(Indennità e compensi dei mediatori)
1. Le indennità si compongono delle spese di avvio e delle spese di mediazione.
2. Le spese di avvio del procedimento di mediazione familiare, a carico dell’istante e
dell’aderente, ammontano a euro 40,00 oltre Iva per ciascuna parte e devono essere
versate al momento del deposito dell’istanza o al momento dell’adesione al procedimento.
3. A titolo di spese di mediazione, per ciascun incontro di mediazione successivo alla
sessione informativa preliminare, quale ne sia la durata, è dovuto dalle parti, in solido tra
loro, l’importo di euro euro 60,00 oltre Iva ciascuna, a prescindere dal numero di incontri.
Nel caso di nomina di co-mediatore l’importo che precede sarà di euro 75,00 oltre Iva per
parte a incontro.
4. L’ODM riconosce ai mediatori un compenso pari al 60% oltre Cassa professionale e Iva
delle spese di mediazione, al netto dell’Iva, effettivamente percepite dall’ODM in relazione
al procedimento. Non sono previsti rimborsi spese. In caso di co-mediazione il predetto
compenso sarà suddiviso tra i mediatori in ragione dell’attività prestata.
5. Entrate ed uscite connesse allo svolgimento del servizio di mediazione familiare
rientrano nella contabilità dell’ODM.
Art. 7
(Norma di chiusura)
1. Il presente regolamento è approvato dall’unanimità dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Urbino nella seduta del 09/12/2014, prot. n. 15/2014.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo febbraio 2015 e si applica ai
procedimenti instaurati a partire da tale data.
Il Presidente Il Consigliere Segretario
Avv. Luigi Ciancamerla Avv. Sandro Carloni