RESPONSABILE PER L’ACCESSO CIVICO: Avv. NICOLETTA BONCI
RESPONSABILE UNICO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA: Avv. LORENZO TEMPESTA
L’accesso agli atti e ai documenti del COA è disciplinato dalle disposizioni di seguito elencate.
Accesso agli atti ex L. 247/1990. Ogni cittadino, sia come singolo che come portatore di interessi diffusi o pubblici, ha diritto di essere informato, di avere accesso, di prendere visione ed avere copia di ogni atto e procedimento promosso dalla Pubblica Amministrazione che lo riguardi direttamente o indirettamente.
Il D. LGS. 33/2013 (“Decreto Anticorruzione”) così come modificato dal D. LGS. 97/2016 ha esteso ulteriormente tale prerogativa introducendo l’accesso civico generalizzato, che stabilisce il diritto di accesso, nei limiti della legge, di chiunque a qualsiasi atto senza obbligo di motivazione e indipendentemente dal proprio legame soggettivo con l’atto stesso. L’accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni della Pubblica Amministrazione senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (art. 5, D.LGS. 33/2013).
- L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare.
- L’Accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare.
L’ istanza di accesso agli atti, di accesso civico semplice e generalizzato, può essere presentata:
- a mezzo PEC all’indirizzo ord.urbino@cert.legalmail.it
- in forma cartacea, unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, presso gli uffici dell’Ordine degli Avvocati – Via Raffaello 28, 61029 Urbino (PU)
Il Responsabile per l’accesso civico provvede entro 30 giorni a pubblicare nel sito istituzionale del COA il documento, l’informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.